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Il 1º marzo 2024 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (Strategic Technologies for Europe Platform – STEP).

L’autorità di Gestione del PR Campania FESR ha riunito, venerdì 28 giugno, alle ore 15, presso la sala giunta della Regione Campania, il partenariato economico sociale per illustrare le modifiche introdotte dal Regolamento e le sue implicazioni sul Programma Regionale.

Chiunque sia interessato a far pervenire un proprio contributo sul tema, può farlo, in forma scritta, entro il giorno 04 luglio inviando un messaggio a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

 adg.fesr@regione.campania.it
presidente.partenariato@regione.campania.it

STEP – La Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa

L’obiettivo della STEP è sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche pertinenti per le transizioni verde e digitale. La STEP sosterrà anche gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore, in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell’Unione, rafforzare la sovranità e la sicurezza economica dell’Unione e affrontare le carenze di manodopera e di competenze in tali settori strategici. Ciò migliorerà la competitività a lungo termine dell’Unione e ne rafforzerà la resilienza.
Undici programmi e fondi dell’Unione sono pertinenti all’attuazione della STEP: il programma Europa digitale, il Fondo europeo per la difesa, EU4Health, Orizzonte Europa, il Fondo per l’innovazione, InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e il Fondo per una transizione giusta.

Obiettivi STEP
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento STEP stabilisce i principali obiettivi STEP:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l’Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore;

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno del primo obiettivo.

Settori tecnologici STEP

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento STEP, i settori seguenti sono considerati rientranti nell’ambito di applicazione della STEP:

  • le tecnologie digitali, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, i progetti multinazionali, quali definiti all’articolo 2, punto 2), della decisione (UE) 2022/2481, e l’innovazione delle tecnologie deep tech;
  • le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull’industria a zero emissioni nette;
  • le biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici8, e i loro componenti.

La condizione per definire le tecnologie critiche di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento STEP indica la criticità come criterio qualitativo, per cui il campo di applicazione del regolamento STEP non è fisso, ma può evolversi in funzione dei cambiamenti tecnologici e/o degli sviluppi geopolitici e del commercio internazionale, per cui non sono preclusi sviluppi futuri dell’ambito di applicazione.

Per approfondire:

Regolamento UE 2024/795

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400795

Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la
piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202403209

Strategic Technologies for Europe Platform

https://strategic-technologies.europa.eu/index_en